Statuto della associazione sportiva e culturale

“ITCCA Centro Italia Scuola Yang Toscana” C.F. 90024200488

 

Art. 1) E’ istituita con sede in Vaglia-Località Fontebuona (FI), Via Libero Mannelli 34/B l’associazione “Scuola Yang Toscana” ( Filiale “ITCCA Centro Italia” ) .

Art. 2) L’Associazione, senza personalità giuridica, e senza scopo di lucro, persegue finalità di carattere sportivo, culturale e ricreativo.

Essa rappresenta la filiale “ITCCA Centro Italia” della ITCCA (International Tai Chi Chuan Association), associazione internazionale presieduta dal Maestro Chu King Hung ed ha come scopo preminente la pratica e la promozione delle antiche arti del Tai Chi Chuan (Tai Ji Quan) e Chi Kung (Qi Gong) “Stile Yang Originale”, così come tramandate dal Maestro Chu King Hung e dal suo Allievo diretto Leonardo Castelli, suo Rappresentante e Responsabile “ITCCA Centro Italia”.

L’associazione si propone infatti di:

a) sviluppare, propagandare e promuovere la pratica del Tai Chi Chuan (Tai Ji Quan) e del Chi Kung (Qi Gong), nel rispetto delle norme vigenti e con le autorizzazioni necessarie per ogni attività messa in atto;

b) contribuire alla conoscenza, sviluppo e diffusione dell’arte del Tai Chi Chuan (Tai Ji Quan) e del Chi Kung (Qi Gong) intesi come mezzi di formazione psicofisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività ad essi correlata;

c) provvedere alla formazione di futuri Insegnanti di Tai Chi Chuan (Tai Ji Quan) e Chi Kung (Qi Gong);

d) organizzare manifestazioni di Tai Chi Chuan (Tai Ji Quan) e Chi Kung (Qi Gong) nazionali e/o internazionali;

e) su eventuale delibera del consiglio direttivo, aderire ad altre associazioni o organizzazioni aventi gli stessi scopi, affiliarsi ad Enti di promozione sportiva e culturale, ad organismi aderenti al CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), alle leghe sportive e simili, sia nazionali sia locali;

f) eventualmente esercitare, attività di natura commerciale inerenti o utili allo scopo dell’associazione, che attraverso la loro funzione di cofinanziamento siano strumentali alla realizzazione degli scopi sociali.

Art. 3) L’Associazione ha sede legale in Vaglia-Località Fontebuona (FI), Via Libero Mannelli 34/B. Il domicilio legale di ogni socio per quanto concerne i loro rapporti con l’associazione sarà quello risultante dal libro dei soci, continuamente aggiornato sottoforma cartacea o informatica.

Art. 4) La durata dell’associazione è fissata fino al 31 Dicembre 2025, ma potrà essere prorogata una o più volte, oppure anticipatamente sciolta.

Art. 5) L’associazione è composta da soci fondatori e soci ordinari. Sono soci fondatori coloro che partecipano all’atto costitutivo dell’associazione. Sono Soci ordinari coloro che sono ammessi a norma del successivo art. 6); nel rispetto del principio di democraticità che caratterizza l’associazione, nessuna differenza dovrà esistere fra soci fondatori e soci ordinari sia ai fini dell’elettorato attivo alle cariche che ai fini dei diritti di voto alle delibere assembleari.

Art. 6) Possono far parte dell’associazione in qualità di soci persone fisiche, imprese, società, enti e/o associazioni che ritengono di poter garantire un positivo apporto al conseguimento degli scopi dell’Associazione.

La domanda di ammissione per i nuovi soci, deve essere diretta al Presidente dell’associazione e deve contenere: la dichiarazione di condividere le finalità che l’associazione si propone e l’impegno ad approvarne e osservarne statuto e regolamenti.

Sull’accettazione della domanda decide il Consiglio Direttivo. In caso di mancata unanimità ai sensi dell’art. 19) decide inappellabilmente l’assemblea dei soci con le modalità previste dall’art. 11).

Se il richiedente non è ammesso, il Consiglio Direttivo gli restituisce la quota versata senza l’obbligo di indicare i motivi della non ammissione.

L’adesione all’associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

L’adesione all’associazione comporta per l’associato maggiore di età il diritto di voto, da esercitarsi ai sensi dell’art. 2532, 2° c. C.C., nell’assemblea per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’amministrazione. L’adesione comporta inoltre l’obbligo di rispettare le norme statutarie e regolamentari e le deliberazioni degli organi dell’Associazione.

Gli associati si obbligano a versare la quota sociale annua, determinata nella misura dal Consiglio Direttivo, per tutta la durata del vincolo associativo.

L’adesione all’associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota annua. E’ comunque facoltà degli associati di effettuare versamenti ulteriori, che saranno comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell’associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall’associazione, può pertanto farsi luogo alla restituzione di quanto versato all’Associazione a titolo di versamento a fondo perduto.

Il contributo associativo è intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non rivalutabile.

La qualità di associato si perde per: – dimissioni; – decadenza in caso di mancato pagamento del contributo associativo nel termine assegnato al socio moroso dal Presidente del Consiglio Direttivo; – per espulsione su deliberazione dell’assemblea ai sensi dell’art.11) ogni qualvolta il comportamento del socio risulti incompatibile con le finalità e i principi informatori dell’Associazione o lo renda indegno di far parte dell’Associazione stessa.

Patrimonio dell’Associazione

Art. 7) Il Patrimonio dell’Associazione è costituito da contributi associativi, da eventuali oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero da eventuali avanzi di gestione, ed infine da beni mobili ed immobili, a qualsiasi titolo acquistati con gli introiti di cui sopra.

L’associazione trae i suoi mezzi finanziari anche dai frutti del Patrimonio, da contributi, sovvenzioni a fondo perduto e non, da parte di enti pubblici e privati, e dai proventi delle proprie iniziative.

Art. 8) L’anno sociale e finanziario dell’Associazione decorre dal 1 gennaio al 31 Dicembre.

Organi dell’Associazione

Art. 9) Sono Organi dell’Associazione:

a) L’Assemblea dei soci;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente

Assemblea dei soci

Art. 10) L’assemblea è composta da tutti gli aderenti all’Associazione.

E’ convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario entro il 30 giugno. Essa inoltre:

– provvede all’elezione dei membri del Consiglio Direttivo e del Presidente;

– delinea gli indirizzi generali dell’attività dell’associazione;

– determina eventuali indennità o compensi da corrispondere ai membri del Consiglio Direttivo e tali indennità non dovranno superare i limiti di cui alla legge 398/1991;

– delibera sulle modifiche al presente statuto;

– approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell’attività dell’associazione;

– delibera sull’eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione comunque denominati, durante la vita dell’associazione qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto;

– delibera lo scioglimento e la liquidazione dell’associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

Essa viene inoltre convocata ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e quando se ne ravvisi la necessità su richiesta motivata di almeno un quinto dei soci aventi diritto di voto.

L’assemblea è convocata presso la sede dell’associazione.

Salvo quanto previsto dall’art. 11, le deliberazioni dell’assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza assoluta dei voti e con la presenza di almeno la metà degli associati, ed in seconda convocazione sono valide qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Le decisioni dei soci possono essere adottate anche mediante consultazione scritta, ovvero mediante consenso espresso per iscritto a scelta dell’organo amministrativo; la procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso scritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto una adeguata informazione; la decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci con le medesime maggioranze previste per le decisioni assembleari; il procedimento deve concludersi entro 15 giorni dal suo inizio.

L’assemblea dei soci può tenersi anche in più luoghi audio – video collegati alle seguenti condizioni:

Che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione;

che sia consentito al presidente dell’assemblea di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti , regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea degli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare ricevere o trasmettere documenti;

Che siano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio video collegati a cura della società , nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo in cui sono presenti il presidente ed il segretario.

Art. 11) Per deliberare in ordine alle seguenti materie:

– modificazione dello Statuto sociale;

– scioglimento dell’associazione;

– esame della richiesta di ammissione di nuovi soci, trasmessa dal Consiglio Direttivo, ai sensi dell’art. 19 per non raggiunta unanimità dei voti;

– espulsione dei soci ai sensi dell’art. 6);

l’assemblea dei soci può essere convocata anche su richiesta di almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto, ed è valida, in prima convocazione con l’intervento di almeno tre quarti dei soci , ed in seconda convocazione con la presenza della maggioranza dei soci.

In ambedue i casi l’assemblea delibera con voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del Patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 12) Le assemblee vengono convocate mediante lettera raccomandata o e- mail certificata da spedirsi almeno otto giorni prima con precisato il luogo, il giorno e l’ora nonché le materie da trattare o mediante affissione dell’avviso di convocazione nella bacheca dell’Associazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’assemblea.

Art. 13) Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo ed in sua assenza dal componente del Consiglio Direttivo più anziano di età.

Il Presidente provvede alla redazione e trascrizione del verbale di ciascuna assemblea sul libro delle assemblee, da tenere presso la sede dell’associazione a disposizione di qualunque socio faccia richiesta di consultazione e copia. Copia fotostatica di ciascuna delibera assembleare rimarrà affissa presso la sede dell’associazione per 15 giorni, a partire dalla settimana successiva al giorno in cui si è tenuta l’assemblea.

Art. 14) Nelle assemblee sono ammesse deleghe esclusivamente tra soci.

Ogni socio non potrà rappresentare per delega più di cinque soci.

Art. 15) L’assemblea può inoltre nominare un Presidente Onorario, scelto tra le personalità di un certo prestigio sotto il profilo morale, culturale e sociale. Il Presidente Onorario non ha diritto di voto.

Consiglio Direttivo

Art. 16) L’associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall’Assemblea tra i soci, composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, compreso il Presidente.

I componenti il Consiglio Direttivo durano in carica per un triennio e sono rieleggibili dall’Assemblea.

All’atto della costituzione il Consiglio Direttivo, il Presidente ed i Vice Presidenti sono nominati dai soci fondatori.

Il Consiglio Direttivo può designare tra i suoi membri uno o più consiglieri delegati determinandone i poteri e le attribuzioni nei limiti dell’art. 2381 del Codice Civile ed il relativo compenso con l’osservanza delle norme di legge e di Statuto.

Art. 17) Il Consiglio Direttivo:

a) – provvede al buon andamento dell’associazione, esercitando tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione consentiti dallo Statuto e dalle leggi vigenti e sulla base delle direttive emanate dall’assemblea;

b) – predispone il rendiconto economico e finanziario depositandolo presso la sede dell’associazione almeno 15 giorni prima della data fissata per l’approvazione a disposizione di tutti i soci che abbiano motivato interesse alla sua lettura.

c) – delibera di avvalersi di eventuali apporti di terzi nella gestione delle iniziative promosse dall’associazione nonché, laddove i mezzi in possesso dell’associazione non fossero sufficienti, di affidare parte della realizzazione di dette iniziative a soggetti terzi; di avvalersi di consulenze tecniche e di ricerca esterne.

d) – delibera all’unanimità sull’ammissione dei nuovi soci e sulle eventuali dimissioni.

e) – verifica l’osservanza dello Statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

f) – determina la quota di versamento minimo annuo degli associati.

Art. 18) Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritiene opportuno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti e comunque almeno una volta l’anno, entro il 30 Giugno, per la predisposizione del rendiconto consuntivo dell’esercizio precedente da sottoporre all’approvazione dell’assemblea.

Art. 19) Le adunanze del Consiglio Direttivo si ritengono valide se vi interviene la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente. Le delibere sul punto d) dell’art. 17) vengono adottate all’unanimità dei presenti; in mancanza dell’unanimità l’eventuale ammissione o dimissione è demandata all’assemblea con le maggioranze previste dall’art. 11).

Per le deliberazioni del consiglio direttivo sono valide le procedure di consultazione scritta e acquisizione del consenso espresso per iscritto come indicate per le decisioni dell’assemblea.

Il Presidente

Art. 20) Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la legale rappresentanza dell’Associazione, convoca il Consiglio Direttivo, ne esegue le deliberazioni ed adempie a tutte le funzioni ad esso demandate dalla legge e dal presente statuto e da specifiche deleghe del Consiglio Direttivo, sovrintende all’andamento generale dell’Associazione.

Il Presidente ha la firma sociale e rappresenta l’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Tale attribuzione può, in caso di suo impedimento essere delegata ad uno degli altri consiglieri in qualità di Vicepresidente;

Comitato tecnico

Art. 21) Il comitato tecnico è nominato dal Consiglio Direttivo che chiamerà a farne parte associati particolarmente qualificati nell’arte del Tai Chi Chuan (Tai Ji Quan) e Chi Kung (Qi Gong) “Stile Yang Originale”.

I membri del comitato tecnico contribuiscono alla ricerca e allo sviluppo di metodologie didattiche che siano in perfetto accordo con i principi didattici del Maestro Chu King Hung.

Art. 22) Leonardo Castelli, Allievo diretto del Maestro Chu King Hung, è il Responsabile Tecnico dell’Associazione, fa parte di diritto del Comitato tecnico e lo presiede.

Leonardo Castelli decide quali Soci e Allievi di Tai Chi Chuan (Tai Ji Quan) e Chi Kung (Qi Gong) possono assumere il ruolo di Assistenti e/o Insegnanti della “Scuola Yang Toscana” e tenere corsi di Tai Chi Chuan (Tai Ji Quan) e Chi Kung (Qi Gong) per conto della Associazione.

Retribuzione

Art. 23) In accordo con i limiti di cui alla legge 398/1991, il Consiglio Direttivo rimborsa le spese sostenute dagli associati incaricati di svolgere attività in nome e per conto dell’associazione.

Art. 24) Il Presidente dell’Associazione può utilizzare direttamente il Patrimonio dell’Associazione per sostenere il costo di attività svolte in nome e per conto dell’Associazione.

Art. 25) L’Assemblea degli associati può decidere che una carica sia retribuita.

Divieto distribuzione utili

Art. 26) E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.

Scioglimento

Art. 27) Decidendo i soci in tempo e per qualsiasi causa di sciogliere l’associazione l’assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori fissandone i poteri.

Il Patrimonio residuo sarà destinato ad uno o più enti o associazioni con fini analoghi a quelli indicati nel presente statuto.

Art. 28) Il presente statuto e i regolamenti relativi sono obbligatori per tutti gli associati dalla data della loro approvazione.

Art. 29) Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme di legge in materia.